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Tesseramento

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale.

L’utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all’art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle “giovani dilettanti” che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al 13 maggio 2026, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2026.

b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

– dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al 31 gennaio 2026. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2026.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

– dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

– dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quinquies e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2026, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell’art. 40 quinquies, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

– Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;

– I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all’art. 40 quinquies, delle N.O.I.F.;

– I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all’art. 40 quinquies, delle N.O.I.F..

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell’art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista”.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2026, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da “professionista”, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 2 febbraio 2026, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

– dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
– dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

– dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2025.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

– dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con giocatori/giocatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2026.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITÀ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “giovani” tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

– dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2025.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.