Tesseramento
TERMINI E MODALITA’ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027
Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle NOIF.
La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.
Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale.
L’utilizzazione sportiva del/della giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle NOIF.
1) Accordi preliminari
Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei/delle giocatori/giocatrici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 delle NOIF.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal 14 maggio 2026 e fino al 25 giugno 2026, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.
I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.
2) Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Giocatori/giocatrici “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei/delle “giovani dilettanti” che intendono svolgere l’attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al 12 maggio 2027, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi
nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
b) Giocatori/giocatrici “non professionisti/e”
Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:
– dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. Nel caso in cui il/la giocatore/giocatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
3) Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:
-
- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;
- dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.
L’accordo di trasferimento di un/una giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un/una giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.
4) Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF
La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.
5) Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale
Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:
– dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quinquies e dall’art. 95, comma 2, delle NOIF.
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).
Un/a tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.
6) Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero
a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera
Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2027, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quinquies delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.
I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma della presente lettera a), possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell’art. 40 quinquies delle NOIF, è gestito nel modo che segue:
- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’art. 40 quinquies delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all’art. 40 quinquies delle NOIF;
- i/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all’art. 40 quinquies delle NOIF.
b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quinquies delle NOIF, i/le giocatori/giocatrici stranieri/ e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.
Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell’art. 40 quinquies delle NOIF.
Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 40 quinquies delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.
Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.
c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera
Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2027, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 2 febbraio 2027, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.
Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.
I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.
Un/una tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.
7) Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle NOIF
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;
- dal 4 gennaio 2027 al 4 febbraio 2027.
b) Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)
b1) Liste di svincolo:
Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:
- dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026.
Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.
Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.
Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2026.
b2) Liste di svincolo suppletive:
E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:
- dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.
Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.
Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2026.
L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.
c) Art. 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)
Le società possono convenire con giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.
Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2027.
Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI “GIOVANI”
Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)
I/le giocatori/giocatrici “giovani” tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre 2026.
(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).
Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2026.
Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale
Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal 14 maggio 2027 al 24 giugno 2027.
Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.
Came Treviso